Con la sentenza 5182/2016 la III sezione del Consiglio di Stato ha stabilito che il termine per la proposizione del ricorso incidentale avverso l’ammissione di altro concorrente alla gara decorra dalla notifica del ricorso principale, come previsto dall’art. 42, comma 1, c.p.a.. Il Cds ha ritenuto che una tale decorrenza non comprometta il conseguimento dell’obiettivo essenziale avuto di mira dal Legislatore del rito superaccelerato fermo restando però che “L’omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l’illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale”.